Gli Esami di Idoneità
Gli esami di idoneità sono esami sostenuti da alunni provenienti da scuola statale o paritaria al fine di accedere alla classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da lui frequentata (= “salto” di una classe), purché abbia avuto dalla classe frequentata la promozione alla classe immediatamente successiva per effetto di scrutinio finale.
Gli esami di idoneità sono altresì esami sostenuti dall’alunno privatista al fine di accedere ad una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima. Per la partecipazione agli esami di idoneità sono considerati candidati privatisti coloro che cessino di frequentare l’istituto o scuola statale o paritaria prima del 15 marzo; gli esami di idoneità si svolgono in un’unica sessione nel mese di giugno o anche nel mese di settembre, ma prima dell’inizio delle lezioni dell’anno successivo
Gli studenti iscritti alle classi successive alla prima, che intendono frequentare un altro istituto scolastico di diverso indirizzo, sono tenuti per legge a sostenere esami integrativi o di idoneità sui programmi o parte dei programmi non presenti nel piano di studi della scuola frequentata.
Gli esami integrativi permettono ad uno studente già iscritto ad una scuola secondaria di II grado il passaggio a scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo. Riguardano le materie, o parti di materie, non comprese nel corso di studio di provenienza relative a tutti gli anni già frequentati.
Gli esami di idoneità si sostengono per accedere ad una classe successiva a quella per cui si possiede il titolo di ammissione; riguardano i programmi integrali delle classi precedenti quella a cui il candidato aspira
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Esami di idoneità. Presentazione delle domande. Sessione di esame
- Le domande di ammissione agli esami di idoneità debbono essere state presentate al dirigente scolastico entro la data indicata dalla Circolare Ministeriale sulle iscrizioni.
- La sessione degli esami di idoneità ha inizio nel giorno stabilito dal dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti
- Gli esami di idoneità si svolgono di norma nel mese di giugno/settembre e comunque prima dell’inizio delle lezioni dell’anno scolastico successivo.
Esami di idoneità. Requisiti di ammissione e prove d‘esame
- I candidati esterni che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità negli istituti d’istruzione secondaria superiore di ogni tipo o indirizzo.
- Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo, di cui al precedente comma, i candidati esterni che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte, a norma dell’art.193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994.
- I candidati esterni che abbiano compiuto o compiano nell’anno in corso il ventitreesimo anno di età sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
- I candidati esterni, in possesso di licenza di scuola media, sostengono le prove d’esame sui programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano. I candidati in possesso del diploma di maturità, di abilitazione di scuola magistrale o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione ad una classe precedente l’ultima o ammissione alla frequenza alla classe terminale sostengono le prove di esame (scritte, grafiche, orali e pratiche) sui programmi delle classi precedenti quella alla quale aspirano, limitatamente alle materie non comprese nei programmi della scuola di provenienza.
- All’inizio della sessione, ciascuna commissione esaminatrice ossia il consiglio della classe che frequenterà il candidato, provvede alla revisione dei programmi presentati; la sufficienza di tali programmi è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
- Non sono ammessi agli esami di Stato i candidati che abbiano sostenuto o che sostengano nella stessa sessione qualsiasi altro tipo di esame relativo allo stesso corso di studio.
- Possono partecipare agli esami di idoneità anche gli alunni che intendono sostenere, ai sensi dell’art.192, comma 6, del D.L.vo n. 297, esami di idoneità per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe da essi frequentata, purché abbiano ottenuto da questa la promozione per effetto di scrutinio finale e subordinatamente alla decorrenza dell’intervallo prescritto.
Vengono portate all’esame tutte le materie delle annualità mancanti dopo la licenza media. Se il candidato ha un percorso formativo anche disomogeneo, ma con esito positivo (promozioni relative a percorsi curricolari anche diversi da quello per il quale chiede l’idoneità), può far richiesta alla scuola sede d’esame che venga esaminato il proprio curricolo scolastico al fine di ottenere dei crediti formativi; si fa presente che una volta riconosciuti questi crediti è possibile essere esonerati dal sostenere l’esame relativamente alle annualità o alle materie oggetto di credito.
- La scadenza della domanda d’iscrizione all’esame di idoneità viene stabilita dai singoli Istituti nell’ambito della propria autonomia. A titolo orientativo e sulla base dell’esperienza il termine di scadenza coincide con il 25 di gennaio