ESAMI DI IDONEITA'

Per passare a una classe successiva a quella per la quale si è in possesso del titolo di ammissione, è prevista una prova specifica: l’esame di idoneità. I candidati sostengono le prove su tutte le discipline comprese nel piano di studi delle classi che precedono quella a cui il candidato vuole accedere.

Con l’esame integrativo, lo studente già iscritto a una scuola secondaria di secondo grado, può ottenere il passaggio a scuole di diverso percorso, indirizzo, articolazione, opzione. Le prove vertono sulle discipline, o parti di discipline, della scuola di destinazione che non trovano corrispondenza nel corso di studio di provenienza.

Il decreto ministeriale 5 dell’8 febbraio 2021 definisce i requisiti di ammissione, commissioni e prove d’esame per gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado e per gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado.
Per quanto riguarda gli esami di idoneità e integrativi nella scuola secondaria di secondo grado, il Decreto Ministeriale illustra i requisiti e le modalità di svolgimento agli artt. 4, 5 e 6 (vedi paragrafo successivo).

Per quanto riguarda il passaggio da IeFP a IP, si faccia riferimento alla convenzione Stato-Regioni, che stabilisce le procedure e lo svolgimento degli esami integrativi/di idoneità.

Per richieste e informazioni, si prega di contattare la Scuola all’indirizzo info@paritariocaravaggio.it o tramite il form sottostante.

Decreto Ministeriale: Articoli 4, 5, 6
Articolo 4 - Esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado
  1. Gli esami integrativi nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
  2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
  3. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata da docenti della classe cui il candidato aspira, in numero comunque non inferiore a tre, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami.
  4. Possono sostenere gli esami integrativi:
    1. a) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio a una classe corrispondente di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado;
    2. b) gli studenti non ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale, al fine di ottenere il passaggio in una classe di un altro percorso, indirizzo, articolazione, opzione di scuola secondaria di secondo grado, corrispondente a quella frequentata con esito negativo.
  5. Non è prevista l’ammissione agli esami integrativi nell’ambito dei percorsi quadriennali e nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione della peculiarità dei suddetti percorsi.
  6. I candidati sostengono gli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
  7. Nel caso in cui il candidato chieda il passaggio ad una classe dello stesso percorso, indirizzo, articolazione o opzione già frequentato, il cui curricolo si differenzi per la presenza di una o più lingue straniere non presenti nel percorso di provenienza, gli esami integrativi riguardano esclusivamente la o le lingue straniere non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
  8. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica.
  9. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene le prove.
  10. Ai fini di favorire il riorientamento e il successo formativo, e fatta salva la necessità di subordinare l’iscrizione per i percorsi di liceo musicale e coreutico al superamento delle relative prove di verifica:
    1. a) gli studenti iscritti al primo anno di un percorso di scuola secondaria di secondo grado possono richiedere, entro e non oltre il 31 gennaio di ciascun anno scolastico, l’iscrizione alla classe prima di altro indirizzo di studi, senza dover svolgere esami integrativi, che dovranno essere svolti per richieste successive a tale termine, fatto salvo quanto previsto alla lettera b);
    2. b) gli studenti ammessi alla classe successiva in sede di scrutinio finale al termine del primo anno, che chiedono di essere iscritti alla seconda classe di altro indirizzo di studi, non sostengono esami integrativi.
  11. Agli studenti soggetti all’obbligo scolastico che hanno frequentato una scuola straniera all’estero o una scuola straniera del secondo ciclo in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero e che intendano iscriversi a una scuola statale o paritaria, fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 45 comma 2 del Decreto del Presidente della Repubblica.
  12. L’iscrizione alle classi dei soggetti di cui al comma 10, lettere a) e b), e al comma 11 avviene previo colloquio presso l’istituzione scolastica ricevente, diretto ad individuare eventuali carenze formative, particolarmente in relazione alle discipline non previste nell’indirizzo di provenienza.
    Al fine di consentire un efficace inserimento nel percorso formativo di destinazione, sono progettati specifici interventi didattici integrativi da realizzarsi nel corso dell’anno scolastico.
  13. Fatte salve norme di maggior favore previste da Accordi e Intese bilaterali, gli studenti che hanno frequentato le annualità corrispondenti al secondo, terzo o quarto anno dei percorsi del secondo ciclo di istruzione presso una scuola straniera all’estero o una scuola straniera in Italia riconosciuta dall’ordinamento estero e che intendano iscriversi ad una scuola statale o paritaria, sono inseriti nella classe corrispondente all’età anagrafica previo superamento degli esami integrativi sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del percorso di provenienza.
  1.  
Articolo 5 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado: Sessione e requisiti di ammissione
  1. Gli esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado si svolgono, presso l’istituzione scolastica scelta dal candidato per la successiva frequenza, in un’unica sessione speciale, che deve aver termine prima dell’inizio delle lezioni.
  2. Il dirigente scolastico, sentito il Collegio dei docenti, definisce il calendario delle prove e lo comunica ai candidati in tempi utili per garantire loro adeguata conoscenza del calendario medesimo.
  3. Possono sostenere gli esami di idoneità:
    1. a) i candidati esterni, al fine di accedere a una classe di istituto secondario di secondo grado successiva alla prima, ovvero gli studenti che hanno cessato la frequenza prima del 15 marzo;
    2. b) i candidati interni che hanno conseguito la promozione nello scrutinio finale, al fine di accedere a una classe successiva a quella per cui possiedono il titolo di ammissione.
  4. L’ammissione agli esami di idoneità è subordinata all’avvenuto conseguimento, da parte dei candidati interni o esterni, del diploma di scuola secondaria di primo grado o di analogo titolo o livello conseguito all’estero o presso una scuola del primo ciclo straniera in Italia, riconosciuta dall’ordinamento estero, da un numero di anni non inferiore a quello del corso normale degli studi. Sono dispensati dall’obbligo dell’intervallo dal conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado i candidati che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età il giorno precedente quello dell’inizio delle prove scritte degli esami di idoneità.
  5. Non è prevista l’ammissione agli esami di idoneità nell’ambito dei percorsi quadriennali nonché nei percorsi di istruzione di secondo livello per adulti, in considerazione delle loro peculiarità.
  6. Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva presso un’istituzione scolastica statale o paritaria, fino all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.
Articolo 6 - Esami di idoneità nella scuola secondaria di secondo grado: Commissioni e prove d’esame
  1. La commissione, nominata e presieduta dal dirigente scolastico o da un suo delegato, è formata dai docenti della classe cui il candidato aspira, che rappresentano tutte le discipline sulle quali il candidato deve sostenere gli esami, ed è eventualmente integrata da docenti delle discipline insegnate negli anni precedenti.
  2. All’inizio della sessione ciascuna commissione provvede alla disamina delle programmazioni presentate dai candidati; la conformità di tali programmazioni ai curricoli ordinamentali è condizione indispensabile per l’ammissione agli esami.
  3. I candidati sostengono gli esami di idoneità su tutte le discipline previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione.
  4. I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi di altro corso o indirizzo di studi, sono tenuti a sostenere l’esame d’idoneità su tutte le discipline del piano di studi relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso seguito, con riferimento agli anni già frequentati con esito positivo.
  5. Gli esami sono volti ad accertare, attraverso prove scritte, grafiche, scritto-grafiche, compositivo/esecutive musicali e coreutiche, pratiche e orali, la preparazione dei candidati nelle discipline oggetto di verifica. Il candidato che sostiene esami di idoneità relativi a più anni svolge prove idonee ad accertare la sua preparazione in relazione alla programmazione relativa a ciascun anno di corso; la valutazione delle prove deve essere distinta per ciascun anno.
  6. Per i candidati con DSA certificato, la commissione d’esame, sulla base della certificazione, individua le modalità di svolgimento delle prove d’esame e, ove necessario, gli strumenti compensativi ritenuti funzionali.
  7. Supera gli esami il candidato che consegue un punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle discipline nelle quali sostiene la prova.